Art. 1.

      1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta i princìpi fondamentali in materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei diritti dei malati psichici e concorre, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla realizzazione del Servizio sanitario nazionale.
      2. Ogni cittadino, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, ha diritto alla tutela della salute e alla prestazione di interventi terapeutici e riabilitativi adeguati ed appropriati, nonché al rispetto dei propri inalienabili diritti fondamentali, indipendentemente dalla valutazione delle sue condizioni mentali.
      3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida per la determinazione di standard qualitativi in materia di assistenza psichiatrica. Tali standard sono definiti secondo parametri di verifica e di revisione della qualità delle prestazioni, e devono comunque comprendere:

          a) le caratteristiche estetiche e funzionali e la qualità degli immobili e dei locali;

          b) la qualità dell'organizzazione del servizio;

          c) la qualità delle attività svolte all'interno delle strutture;

          d) la qualità dell'assistenza medica;

          e) il livello del rispetto dei diritti e della dignità umana.

      4. Le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, disciplinano i servizi di salute mentale nel rispetto delle finalità e dei princìpi previsti dalla medesima legge.
      5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.